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Articolo 10

Le Assemblee ordinarie e Straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più 1 dei soci in regola con il versamento dei contributi associativi. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti in regola con il versamento dei contribuiti associativi. È ammessa delega scritta di altro socio in regola con il versamento dei contributi associativi, e ogni delegato può essere portatore di massimo una delega.

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