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Articolo 15

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto per due volte consecutive, rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge statutaria, ne ha la firma che può delegare. In caso di assenza o impedimento può essere sostituito dal vice-presidente con delega. Il presiedente convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.

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